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Risarcimento del danno da ritardato riconoscimento. Corte d'Appello di Milano, 9 giugno 2021

Corte Appello Milano, Est. Pizzi, sentenza 9.06.21 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

E’ nulla la sentenza emessa prima della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle conclusionali o delle memorie di replica.

L’ingiustificata resistenza al riconoscimento, alla quale segua la omissione dei doveri parentali, costituisce un atto illecito. L'azione di risarcimento del danno ex art. 2059 c.c. può essere esercitata anche nell'ambito dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità.

Il perdurante comportamento di concreto disinteresse del padre giustifica la concentrazione in capo alla madre delle decisioni in ordine alle esigenze della minore.

Quanto al cognome, considerata l’età della minore, va tutelato il diritto alla conservazione dello stesso, dovendosi ritenere ch’esso rappresenti ormai un elemento essenziale della sua identità, nelle relazioni interpersonali dalla medesima intrecciate.

Quanto al regolamento del diritto di visita, qualora il padre ne faccia seria ed affidabile richiesta, i Servizi Sociali del Comune di residenza della minore, effettuato ogni opportuno accertamento, intraprenderanno un percorso volto a stabilire incontri e visite paterne, inizialmente sotto la supervisione dei medesimi servizi, con progressiva liberalizzazione ove opportuna.

 

Danno endofamiliare – ritardato riconoscimento – dichiarazione giudiziale di paternità – esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale

Rif. Leg.: art. 250 c.c. – art. 2059 c.c.

autore: Fossati Cesare