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Niente permesso per il detenuto la cui figlia è affetta da una forma "lieve" di autismo - Cass. Pen., Sez. I, Sent., 01 febbraio 2022, n. 3609

L'art. 21-ter, comma 1, Ord. pen. prevede che il genitore detenuto possa essere autorizzato a fare visita al figlio minore in caso di imminente pericolo di vita di quest'ultimo o qualora il minore versi in gravi condizioni di salute per la presenza di un handicap grave ex L. n. 104 del 1992, art. 3, comma 3, accertata ai sensi della L. n. 104 del 1992, art. 4.
Nel caso di specie, è stata accertata unicamente la presenza nella figlia di disturbi comportamentali con difficoltà di instaurare relazioni e con una forma "lieve" di autismo.
Inoltre,  il detenuto, andando di contrario avviso rispetto a quanto certificato dai sanitari, i quali raccomandavano che la figlia interagisse con la figura paterna, ha interrotto, del tutto contraddittoriamente, i colloqui in videochiamata con la piccola, che pure avrebbero potuto contribuire a realizzare quel supporto psicologico ed emotivo che si vorrebbe perseguire attraverso il beneficio in parola.


Francesca Ferrandi

Cass. Pen., Sez. I, Sent., 01 febbraio 2022, n. 3609; Pres. Tardio, Rel. Cons. Renoldi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Ai fini della concessione del permesso di necessità previsto dall'art. 30, comma 2, Ord. pen., devono sussistere i tre requisiti del carattere eccezionale della concessione, della particolare gravità dell'evento giustificativo e della correlazione di tale evento con la vita familiare; e il relativo accertamento deve essere compiuto tenendo conto dell'idoneità del fatto a incidere significativamente sulla vicenda umana del detenuto.

 

Diritto penale della famiglia – Figli minori – Ordinamento penitenziario; Rif. Leg. Artt 21 e 30 Ord. pen.

autore: Ferrandi Francesca