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Radiato l'avvocato che tenta di estorcere 200mila euro alla cliente con la minaccia di diffusione di foto intime - Cass. Civ., Sez. Unite, sent. 16 novembre 2021 n. 34778

Martedì, 16 Novembre 2021
Giurisprudenza | Avvocato | Legittimità
Cass. Civ., Sez. Unite, sent. 16 novembre 2021 n. 34778 - Pres. Scoditti, Cons. Rel. Cassano per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Agli effetti della prescrizione dell'azione disciplinare regolata dal R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 51, occorre infatti distinguere il caso, previsto dall'art. 38, in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso, previsto dall'art. 44, che ricorre nella fattispecie, in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l'azione penale.
Nel primo caso, in cui l'azione disciplinare è collegata a ipotesi generiche e a fatti anche atipici, il termine prescrizionale comincia a decorrere dalla commissione del fatto; nel secondo, invece, l'azione disciplinare è collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto per il quale è stata formulata una imputazione, ha natura obbligatoria e non può essere iniziata prima che se ne sia verificato il presupposto.
Ne consegue che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato, e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale, costituente un fatto esterno alla condotta
L'identificazione penale-disciplinare non è coerente con il sistema, che assegna alla sanzione penale e a quella disciplinare finalità, intensità ed ambiti diversi.
In tema di procedimento disciplinare nei confronti degli avvocati, la disciplina dei rapporti tra giudizio disciplinare e giudizio penale, dettata dall'art.54 della l. n. 247 del 2012 per l'ipotesi in cui per gli stessi fatti il professionista sia sottoposto anche a procedimento penale, è ispirata al criterio della piena autonomia tra i due giudizi, tanto dal punto di vista procedimentale quanto rispetto alle valutazioni sottese all'incolpazione disciplinare ed alle imputazioni oggetto del processo penale.


Avvocato - Disciplinare - Radiazione - Estorsione - Rif. Leg. art. 51 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 e art. 36, 59 e 65 L. 31 dicembre 2012, n. 247

autore: Cianciolo Valeria