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Efficacia automatica dell'adozione straniera perfezionata da stranieri. Corte d'Appello di Brescia, 2 novembre 2021

Pubblichiamo un provvedimento emesso dalla Corte d’Appello di Brescia, la quale ha dichiarato efficace, ai sensi della l. 218/1995, una sentenza di adozione indiana da parte di due cittadini indiani, che il comune di residenza italiano aveva rifiutato di trascrivere. La questione è stata molto dibattuta e vi sono diversi orientamenti sull’applicazione o meno della l. 183/84 o in alternativa l. 218/1995. La causa è stata radicata nel 2018 e nelle more il difensore aveva ottenuto una sentenza speciale ex art. 44 lettera D per poter far entrare la minore, che si trovava bloccata in India, in Italia. Questo avevo dato motivo al Comune di eccepire la cessata materia del contendere, tesi tuttavia rigettata dalla Corte.

Venerdì, 12 Novembre 2021
Giurisprudenza | Riconoscimento delle sentenze straniere | Adozione | Merito Sezione Ondif di Brescia
Corte d'Appello di Brescia, Est. Caprioli, ordinanza 2.11.21 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
Corte d'Appello di Brescia, 2.11.21 massima per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Procedura per il riconoscimento o la delibazione di sentenza straniera di adozione di minore.

Un primo orientamento della Corte di Cassazione (12.12.2017 n. 29668) diretto ad evitare abusi, si era espresso per l'opportunità che alla dichiarazione di efficacia in Italia di una sentenza di adozione straniera provvedesse il Tribunale per i Minorenni. Er astato detto in proposito che il fatto che non sia sia in presenza di un'adozione internazionale italiana che si svolge secondo la legge 184/1983 non escludeva la competenza del TM.

In forza di un secondo indirizzo interpretativo (Cass. 31.05.2018 n. 14007) l'adozione di un minore straniero realizzata all'estero da adottanti residenti all'estero, comporta l'applicazione automatica ai sensi dell'art. 41 L.218/1995, ove siano rispettati i requisiti previsti dagli art. 64. 65 e 66 predetta legge, la cui verifica spetta all'Ufficiale dello Stato civile. In caso di rifiuto alla trascrizione dell'atto da parte dell'Ufficiale dello Stato civile la parte interessata può rivolgersi alla Corte d'Appello.



Rif. Leg.: art. 41 L.218/1995


* Si ringrazia l'avv. Simona Cottali, responsabile Ondif regione Lombardia, per la segnalazione del provvedimento

autore: Fossati Cesare