Niente affidamento alternato se il minore ha tre anni - Tribunale di Chieti, decr. 20 novembre 2020
Si ringrazia Avv. Antonella Capretti Presidente della sezione ONDIF di Chieti e l’Avv. Marta Vacca per la segnalazione del provvedimento
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Consentito solo l’affidamento condiviso del minore, in linea con quanto sancito dall'art. 337 ter comma 2 c.c. con la conseguenza che la responsabilità genitoriale deve essere esercitata da entrambi i genitori e che, ai sensi dell'art. 337 ter comma 3 c.c., le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore, devono essere assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni del figlio, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione possono essere prese separatamente dai genitori, per il periodo in cui il minore si trova presso ciascuno degli stessi.
La misura dell’affidamento alternato, seppure non ancora di larga applicazione nella giurisprudenza italiana ed in linea teorica aderente alla previsione contenuta nell’ art. 337 ter c.c., è inadeguata e non conforme al best interest child di un minore di tre anni.
Affidamento condiviso – Affidamento alternato - Rif. Leg. L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 337 – ter, co. 2 cod. civ.
autore: Cianciolo Valeria
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