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Il contributo alla vita familiare fornito dalla ex coniuge va accompagnato da argomenti motivazionali - Cass. Civ., Sez. VI - 1, Ord., 15 settembre 2021, n. 24761

Mercoledì, 22 Settembre 2021
Giurisprudenza | Legittimità | Divorzio
Cass. Civ., Sez. VI - 1, Ord., 15 settembre 2021, n. 24761 – Pres. Bisogni, Cons. Rel. Tricomi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'onere di contestazione che grava sulla parte ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può, quindi, riguardare la componente valutativa dei fatti stessi, componente valutativa riservata al giudice tenuto a verificare in concreto, in tema di assegno divorzile, l'incidenza dei parametri integrati ritenuti rilevanti sulla scorta dei fatti provati e/o non contestati.
Si configura una fattispecie di “motivazione apparente” quando il giudice non si limita a ritenere provati, in applicazione del principio di non contestazione, i fatti allegati dalla parte, ma ha esteso siffatto principio anche alla valutazione degli stessi fatti. Nel caso di specie la qualificazione come "rilevante" assegnata al contributo alla vita familiare fornito dalla ex coniuge ed alla formazione del patrimonio comune, non è accompagnato da alcuna argomento motivazionale e comparativo che illustri il percorso logico/giuridico che ha assistito tale conclusione.
 
 
Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Assegno - In genere - Assegno divorzile - Tenore di vita godibile nel corso del matrimonio - Rilevanza - Squilibrio economico patrimoniale - Precondizione fattuale - Parametri integrati – Rif. Leg. Art. 5, comma 6, prima parte della l. n. 898 del 1970 

autore: Cianciolo Valeria