Divorzio fra stranieri e scelta della legge applicabile - Tribunale di Siena 22 giugno 2021
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Gli stranieri residenti in Italia possono chiedere l’applicazione di legge diversa dal diritto interno, purché si tratti di: 1) legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo; 2) legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo; 3) legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo;
I ricorrenti chiedevano l'applicazione della legge del Marocco del 2003 - c.d. Moudawana- che prevede la possibilità per i coniugi di ottenere direttamente il divorzio.
Quanto alle condizioni relative all’affidamento dei figli, la legge straniera può trovare applicazione, purché non sia contraria a norme imperative o all'ordine pubblico interno: gli artt. 171 e 180 della legge marocchina contrastano con i principi di ordine pubblico interno con specifico riguardo al modello di affidamento "super-esclusivo" ivi prescritto in favore di uno dei genitori, in primo luogo della madre, con divieto di pernottamento presso il padre e responsabilità genitoriale rimessa in capo all'esercente la c.d. hadana (custodia).
Gli accordi sul punto vanno perciò modificati prevedendosi un affidamento condiviso.
Rif. Leg.: art. 3, comma 1, lett. A Regolamento CE n. 2201/2003 - art. 5, lett. c del Regolamento UE 1259/2010
editor: Fossati Cesare
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