Bullismo. Presunzione di responsabilità dell'insegnante per il fatto illecito dell'allievo - Tribunale di Roma, sent. 30 giugno 2021
Ai sensi dell'art. 2048, 2 comma c.c., gli insegnanti rispondono del fatto illecito dei loro allievi per il tempo in cui questi ultimi sono sotto la loro sorveglianza, salvo che provino di non aver potuto impedire il fatto, con un superamento della presunzione di responsabilità che postula la dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, e di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di quella serie, commisurate all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto, dovendo la sorveglianza dei minori essere tanto più efficace e continuativa in quanto si tratti di fanciulli in tenera età.
(Nel caso di specie, alcuni allievi della scuola, avevano denunciato, all'inizio dell'anno scolastico, giochi inopportuni che implicavano calci, anche nei genitali, ai compagni).
Minori – Insegnanti – Culpa in vigilando - Bullismo – Risarcimento del danno – Rif. Leg. art. 28 Cost.; artt. 1218 e 2048 cod. civ.
editor: Cianciolo Valeria
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