In tema di indebito assistenziale è esclusa la ripetizione - Tribunale Brescia, Sez. II, Sent., 5 maggio 2021
Martedì, 29 Giugno 2021
Giurisprudenza
| Merito
| Aspetti fiscali e previdenziali
Sezione Ondif di Brescia
"L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato."
(Nel caso di specie la richiesta avanzata dal Comune e rigettata dal Tribunale, faceva leva sulla mera mancata trasmissione da parte dei convenuti della dichiarazione ISEE, pretendendo di desumere da ciò l'esistenza dei presupposti di reddito idonei ad affermare detto obbligo).
Contributi enti pubblici - Alimenti e mantenimento – Ripetizione di indebito – Rif. Leg. artt. 147, 148, 155 e 2033 c.c.
editor: Cianciolo Valeria
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