Sul riconoscimento da PMA prevale l'interesse del figlio alla conservazione dello status - Corte Appello di Cagliari, 28 aprile 2021
Corte d'Appello di Cagliari, Pres. Mura, Est. Aru, decreto 28.04.2021 |
Corte d'Appello Cagliari 28.04.21 massima |
Una coppia omosessuale femminile aveva richiesto l'annotazione della dichiarazione di riconoscimento di figlio nato da tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo effettuata in Germania.
L'Ufficiale di Stato civile del Comune aveva provveduto alla annotazione.
Il Ministero dell'Interno, il Prefetto e il P.M. avevano fatto ricorso in Tribunale chiedendo la cancellazione di un atto di nascita che contrastava con la realtà generativa e perciò assumevano essere stato registrato indebitamente. Il Tribunale respingeva il ricorso.
Nel frattempo la relazione sentimentale si era interrotta e pendeva giudizio ex art. 337-bis cc per la regolamentazione della responsabilità genitoriale sul minore.
La Corte d'Appello in sede di gravame ha confermato con ampia e coraggiosa motivazione, il provvedimento di prime cure.
Per la Corte, l'ordinamento prevede almeno tre modelli di genitorialità: 1) da procreazione naturale; 2) da adozione legittimante; 3) da PMA.
La filiazione giuridica non coincide con la discendenza o l'appartenenza genetica.
Rilievo decisivo assume la sentenza della Corte Cost. n. 32/2021: a fronte di una madre intenzionale che abbia prestato il consenso alla pratica fecondativa ed al vuoto di tutela dell'interesse del minore, va trovato un ragionevole punto di equilibrio fra i valori costituzionali coinvolti, compito che compete al legislatore.
In attesa del sollecitato intervento legislativo, al giudice del merito compete l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'attuale quadro normativo.
La Consulta non ha preso posizione sulle diverse interepretazioni affermatesi nella giurisprudenza di merito e di legittimità.
Il preminente interesse del minore, nato da illecita PMA eterologa praticata da due donne, a vedere riconosciuto il suo status filiationis può e deve ricevere tutela attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della L. 40/2004.
* Si ringrazia l'avv. Franca Ferrara, presidente Ondif sez. Cagliari, per la segnalazione.
editor: Fossati Cesare
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