Non è ammissibile la trascrizione del genitore intenzionale sull'atto di nascita del minore nato in Italia da PMA avvenuta all'estero, ma solo di quello biologico. Tribunale di Pisa, 6 maggio 2021.
Pienamente legittimo il rifiuto dell’ufficiale di stato civile. E’ solo il legislatore che può introdurre nell’ordinamento la relativa disciplina stabilendo o la possibilità di iscrizione nei registri di stato civile o l’adozione.
Domenica, 23 Maggio 2021
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Sezione Ondif di Pisa
Pienamente legittimo il rifiuto dell’ufficiale di stato civile. E’ solo il legislatore che può introdurre nell’ordinamento la relativa disciplina stabilendo o la possibilità di iscrizione nei registri di stato civile o l’adozione. L’ordinamento vigente non lo consente. Resta comunque indicato nell’atto il cognome del genitore non biologico. Solo apparente la discriminazione fra l’ammissibilità di trascrizione di minore nato da PMA eterologa o da maternità surrogata all’estero e l’inammissibilità derivante da nascita in Italia. Nel primo caso infatti l’ordinamento italiano riconosce le conseguenze di atto formatosi fuori dai confini nazionali, nel secondo caso invece si darebbe disciplina ad una situazione giuridicamente non esistente “creandone” una nuova non disciplinata dalla legge e pertanto inammissibile.
editor: Zadnik Francesca
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