Azione di riduzione. Legittimato passivo è il beneficiario della disposizione testamentaria lesiva - Tribunale Cosenza, sent., 14 aprile 2021
![]() |
In tema di successione necessaria, ove la lesione della legittima sia determinata dall'alienazione a terzi, ad opera dell'erede o del legatario, di beni oggetto di disposizione testamentaria, legittimato passivo rispetto all'azione di riduzione esperita dal legittimario è soltanto il beneficiario della disposizione testamentaria lesiva della legittima, e non anche i possessori dei beni con cui questa deve essere reintegrata - i quali, al contrario, sono legittimati passivi rispetto alla domanda di restituzione conseguente al vittorioso esperimento della prima azione - avendo l'azione di riduzione comunque ad oggetto i beni appartenenti al "de cuius", sebbene già alienati, atteso che l'effetto della pronunzia è comunque quello di rendere inefficace nei confronti del legittimario la disposizione lesiva, e ciò anche nei confronti degli eventuali terzi acquirenti, salvi, nei confronti di costoro, gli effetti derivanti dall'omessa trascrizione della domanda di riduzione, ex art. 2652, n. 8, c. c.
Testamento - impugnazione – Incapacità - azione di riduzione - lesione di legittima – Rif. Leg. artt. artt. 553, 554, 555, 556, 747 cod. civ.
autore: Cianciolo Valeria
Martedì, 24 Gennaio 2023
Revoca del testamento per sopravvenienza di figli - Tribunale Cagliari, Sez. II, ... |
Mercoledì, 18 Gennaio 2023
Diritto al rimborso all’erede anticipatario delle migliorie al bene. Cass., sez. VI, ... |
Lunedì, 16 Gennaio 2023
La nullità della divisione presuppone l’esperimento vittorioso dell'azione di riduzione - Cass. ... |
Venerdì, 13 Gennaio 2023
La cremazione, se non autorizzata dai parenti, è atto lesivo del diritto ... |