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L'amministrazione di sostegno è applicabile alle persone prive di autonomia. Tribunale di Ancona, 21 aprile 2021.

Sabato, 1 Maggio 2021
Giurisprudenza | Amministrazione di Sostegno | Amministrazione di Sostegno | Merito Sezione Ondif di Ancona
Trib. Ancona, Est. Guidarelli, sentenza 21.04.2021 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
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Il criterio che sovraintende alla scelta della misura di protezione è quello funzionale, non quello quantitativo, basato sul grado più o meno elevato di incapacità.

L'amministrazione di sostegno si fa preferire quando non vi siano serie problematiche di gestione di ingenti e compositi patrimoni e vi sia una capacità di collaborazione da parte del beneficiario.

Il fatto che il soggetto sia stato dichiarato nel processo penale socialmente pericoloso e incapace di intendere e di volere all'atto della commissione delle condotte maltrattanti non può determinare l'automatica applicazione della misura dell'interdizione.



Rif. Leg.: L. 9.01.2004 n. 6; artt. 417-418 c.c.



* Si ringrazia l'avv. Manuela Caucci, presidente Ondif sezione di Ancona

autore: Fossati Cesare