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Possibile la successione del coniuge nel contratto di locazione solo se attribuito dal giudice - Tribunale Roma, Sent., 15 febbraio 2021

Giovedì, 29 Aprile 2021
Giurisprudenza | Merito | | Separazione e divorzio Sezione Ondif di Roma
Tribunale Roma, Sent., 15 febbraio 2021 - Giud. Nardone per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La successione del coniuge nel contratto di locazione ex art. 6 L. n. 392 del 1978 in caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso può avvenire solo "se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice", sicché in assenza di tale determinazione il coniuge a cui è riconducibile il contratto di locazione rimane l'unica parte contrattuale e unico interlocutore per le relative vicende attinenti il contratto.

Divorzio – Locazione – successione nel contratto di locazione – Rif. Leg. art. 6 Legge 27 luglio 1978, n. 392

autore: Cianciolo Valeria