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Niente imposta di successione se il donante è domiciliato all'estero e il denaro donato giace presso una banca svizzera - Cass. Civ., Sez, Trib., sent. 24 marzo 2021 n. 8175

La Cassazione ritiene non doversi applicare l’imposta di donazione a un bonifico di 75mila euro a favore di persona non legata da parentela al soggetto ordinante, perché il donante era residente in Svizzera e il denaro donato giaceva presso una banca svizzera.
Nel caso di specie, l'atto di donazione è stato posto in essere da un donante legato con il beneficiario da una "unione domestica" regolarmente formalizzata in Svizzera, ove i due erano in precedenza entrambi residenti, e disciplinata ai sensi della Legge Federale sull'Unione Domestica di coppie omosessuali. 

Lunedì, 12 Aprile 2021
Giurisprudenza | Donazione | Legittimità
Cass. Civ., Sez, Trib., sent. 24 marzo 2021 n. 8175 - Pres. Di Iasi, Rel. Cons. Fasano per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Per presumere l'esistenza nel territorio dello Stato del bene denaro, occorre la residenza in Italia del soggetto emittente con il quale si trasferisce la disponibilità del denaro a favore del beneficiario dell'atto di donazione.
Se manca tale condizione, il bene non si considera esistente nel territorio dello Stato, pertanto, il relativo atto di donazione da parte del donante residente all'estero non rileva ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle donazioni in Italia.

Donazione – Imposta di successione e donazione – Rif. Leg. Art. 69 della L. 21 novembre 2000, n. 342; D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346; art. 57 della Legge 31 maggio 1995, n. 218 

autore: Cianciolo Valeria