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Svilire una donna per non aver generato un figlio maschio configura il reato di maltrattamenti - Trib. di Ascoli Piceno, Sez. pen., sent. 24 aprile 2020

In tema di maltrattamenti in famiglia, la materialità del delitto è integrata da una serie di atti lesivi dell'integrità fisica o della libertà o del decoro del soggetto passivo nei confronti del quale viene così posta in essere una condotta di sopraffazione sistematica, tale da rendere particolarmente dolorosa la stessa convivenza, dovendo poi l'elemento psichico concretizzarsi nella volontà dell'agente di avvilire e sopraffare la vittima unificando i singoli episodi di aggressione alla sfera morale e materiale di quest'ultima, non rilevando, nella natura abituale del reato, che durante il lasso di tempo considerato siano riscontrabili nella condotta dell'agente periodi di normalità e di accordo con il soggetto passivo.
Le condotte integranti maltrattamento non devono necessariamente costituire di per sé reato, se singolarmente considerate: si pensi ai comportamenti volgari, irriguardosi e umilianti, caratterizzati da una serie indeterminata di aggressioni verbali ed ingiuriose abitualmente poste in essere dall'imputato nei confronti del coniuge, che possono configurare il reato di maltrattamenti quando essi realizzino un regime di vita avvilente e mortificante
 

Venerdì, 29 Gennaio 2021
Giurisprudenza | Merito | Diritto penale della famiglia | Maltrattamenti e stalking Sezione Ondif di Ascoli Piceno
Trib. di Ascoli Piceno, Sez. pen., sent. 24 aprile 2020 - Giud. Merletti per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il delitto di maltrattamenti in famiglia non è integrato soltanto dalle percosse, lesioni, ingiurie, minacce, privazioni e umiliazioni imposte alla vittima, ma anche dagli atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali. La materialità del delitto di maltrattamento in famiglia, infatti, è integrata anche da una serie di atti lesivi del decoro del soggetto passivo nei confronti del quale viene posta in essere una condotta di sopraffazione sistematica tale da rendere particolarmente dolorosa la stessa convivenza. Nel caso di specie, l’imputato è stato condannato per il reato ex articolo 572 del cod. pen. per avere, tra l’atro, ripetutamente sottoposto la moglie ad accuse particolarmente mortificanti per la dignità della stessa, connesse al fatto che la donna non avesse generato un figlio maschio.

Maltrattamenti – Rif. Leg. art. 572 cod. pen.

autore: Cianciolo Valeria