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Il genitore collocatario non è sempre tenuto a concordare preventivamente con l'altro genitore tutte le spese straordinarie - Trib. Bologna, decr. 15 novembre 2020

Istanza ex art.709 ter cpc da parte del genitore collocatario e rimborso delle spese straordinarie di mantenimento dei figli non concordate

Martedì, 29 Dicembre 2020
Giurisprudenza | Merito | Mantenimento dei figli | Spese ordinarie e straordinarie Sezione Ondif di Bologna
Trib. Bologna, decr. 15 novembre 2020 – Giud. Parisi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, poiché l'art. 155, comma 3, c.c. (oggi art. 337-ter c.c.) consente a ciascuno dei coniugi di intervenire nelle determinazioni concernenti i figli soltanto in relazione "alle decisioni di maggiore interesse", mentre, al di fuori di tali casi, il genitore non collocatario è tenuto al rimborso delle spese straordinarie, salvo che non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.

Separazione dei coniugi - Provvedimenti riguardo ai figli - Istanza ex art.709 ter cpc del genitore collocatario - Rimborso delle spese straordinarie di mantenimento dei figli non concordate (alloggi universitari ed attività sportive) - Dissenso del coniuge non collocatario - Motivi economici - Non configurabilità -Rif. Leg. artt.155, 337 - ter cod. civ.; art. 709 - ter c.p.c.

autore: Cianciolo Valeria