
Il bullismo causa un dolore che va risarcito - Trib. Reggio Calabria, sent. 20 novembre 2020
Condannato il MIUR al risarcimento del danno: grave l'indifferenza del corpo docente nel non aver saputo cogliere i disagi del ragazzo, vittima di pestaggi da parte dei compagni durante la ricreazione.
Qui il link alla nota a sentenza di Michela Labriola
venerdì, 18 dicembre 2020
Giurisprudenza | Violenza | Responsabilità civile | Responsabilità | Merito | Legittimità
sezione di Reggio Calabria
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I fatti di bullismo non possono essere liquidati come “zuffe tra ragazzini”. Apparso evidente il disagio relazionale patito dal minore, divenuto timoroso di frequentare l'ambiente scolastico, il giudice reggino quale peritus peritorum, tenendo conto delle indicazioni del CTU che aveva quantificato il danno in una misura pari al 2% e ricorrendo ai poteri dettati dall’articolo 116 c.p.c., si discosta dalle conclusioni del consulente tecnico e riconosce al ragazzo vittima di bullismo un risarcimento adeguato ai danni subiti a seguito dei pestaggi di cui il corpo docente pare non essersi mai accorto di nulla. I pregiudizi psichici derivanti dal bullismo hanno avuto «una devastante incidenza sulla vita della vittima» che li ha subiti con «vergogna e mortificazione».
Bullismo - scuola - responsabilità – danni – Rif. Leg. artt. 1218 e 2048 cod. civ.
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