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La violazione dell'obbligo di fedeltà  costituisce causa della separazione personale. Trib. Parma, 28 ottobre 2019

Separazione dei coniugi - Addebito di colpa - Contributo di mantenimento – Valore delle dichiarazioni dei redditi - Rif. Leg. artt.151, 156, 337sexies cod. civ.

 

Lunedì, 3 Febbraio 2020
Giurisprudenza | Addebito della separazione | Merito Sezione Ondif di Parma
Trib. di Parma, 28 ottobre 2019, sent. n. 1408 - Pres. Chiari, Rel. Est. Vena per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In riferimento all'obbligo di fedeltà coniugale, che costituisce oggetto di una norma di condotta imperativa, la sua violazione, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale, addebitabile al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza di un nesso di causalità tra l'infedeltà e la crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

Le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato, in quanto svolgono una funzione tipicamente fiscale, non rivestono, in una controversia, relativa a rapporti estranei al sistema tributario, concernente l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di mantenimento, valore vincolante per il giudice della separazione personale tra coniugi, il quale, nella sua valutazione discrezionale, ben può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie. 

 Separazione dei coniugi - Addebito di colpa - Contributo di mantenimento – Valore delle dichiarazioni dei redditi - Rif. Leg. artt.151, 156, 337sexies cod. civ.

autore: Cianciolo Valeria