Sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge grava l'onere di provare la relativa condotta - Trib. Brescia, 6 luglio 2019
Separazione – Addebito – Rif. Leg. art. 151 c.c.
Sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, grava l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. L'inosservanza dell'obbligo di fedeltà rappresenta, di per sé, una violazione particolarmente grave determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza sempre che non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di un nesso causale tra l'infedeltà e la crisi coniugale tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Separazione – Addebito – Rif. Leg. art. 151 c.c.
editor: Cianciolo Valeria
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