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La costruzione realizzata sul suolo di proprietà  di uno dei coniugi è acquisto personale. Cass. 24 febbraio 2020, n. 4794

Sabato, 7 Marzo 2020
Giurisprudenza | Comunione legale | Legittimità

La costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno di essi è a sua volta proprietà personale ed esclusiva di quest'ultimo, mentre al coniuge non proprietario, che abbia contribuito all'onere della costruzione spetta, previo assolvimento dell'onere della prova di avere fornito il proprio sostegno economico, il diritto di ripetere nei confronti dell'altro coniuge le somme spese a tal fine

autore: Zadnik Francesca