La quota sociale cade immediatamente in comunione legale - Corte d'Appello Firenze, Sez. spec. in materia di imprese, sentenza, 20 luglio 2023 n. 1590
Martedì, 19 Dicembre 2023
Giurisprudenza
| Regime patrimoniale della famiglia
| Comunione legale
| Merito
Sezione Ondif di Firenze
La partecipazione sociale in una società di capitali costituisce un bene giuridicamente distinto ed autonomo dal patrimonio sociale, per cui, nel caso di comunione legale, non è ravvisabile l'esigenza di tenere separato questo bene dal patrimonio comune per consentire al singolo coniuge di esercitare l'attività economica che tale patrimonio è destinato a finanziare. La quota sociale, quindi, al pari di ogni altro bene acquistato in costanza di matrimonio, cade immediatamente in comunione legale e, al momento dello scioglimento della stessa, cade in comunione ordinaria. Conseguentemente, per effetto dello scioglimento della comunione, che decorre dalla data in cui il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separatamente, quella che era una comunione senza quote inizia ad essere una comunione paritaria sul bene, con diritto per il coniuge di richiedere la liquidazione del valore della propria metà.
Comunione legale – Società – Quote societarie – Rif. Leg. artt. 177, 178, 191, 2468 e 2740 cod. civ.
editor: Cianciolo Valeria
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