Validità dei mezzi di prova "digitali" come selfie e sms. Corte d'Appello dell'Aquila, sentenza 16 dicembre 2019, n. 2060
La Corte d'Appello confermando la sentenza di primo grado rigetta la richiesta di addebito della separazione avanzata dal marito ritenendo trascurabile il comportamento della moglie nel farsi ritrarre in un selfie con lo stesso uomo che, in altra foto, compare a torso nudo sul letto della casa da lei abitata e considera non probanti le frasi riportate da numerosi sms. La sentenza conferma il principio, dettato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui lo "short message service" ("SMS") contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell'ambito dell'art. 2712 c.c., con la conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime. Tuttavia, l'eventuale disconoscimento di tale conformità non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata previsto dall'art. 215, co. 2, c.p.c. poiché, mentre, nel secondo caso, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo della stessa, la scrittura non può essere utilizzata, nel primo non può escludersi che il giudice possa accertare la rispondenza all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
editor: Zadnik Francesca
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