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Il "grave motivo" ostativo al rilascio del permesso di soggiorno non può essere costituito dal trauma del distacco del minore che rimarrebbe in Italia. Cass. civ. Sez. I, Ord., 17 dicembre 2019, n. 33362; Pres. Giancola, Cons. Rel. Rossetti.

Domenica, 12 Gennaio 2020
Giurisprudenza | Minori | Legittimità
Cass. civ. Sez. I, Ord., 17 dicembre 2019, n. 33362; Pres. Giancola, Cons. Rel. Rossetti per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Ritenere che il distacco di un minore che vive in Italia da un genitore costituisca di per sé un "grave motivo" che, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, giustifichi il rilascio del permesso temporaneo ivi previsto, sarebbe un'interpretazione contraria alla logica formale, prima ancora che al diritto, in quanto farebbe sì che mai quel genitore potrebbe essere espulso (almeno fino alla maggiore età del figlio), perché sempre l'espulsione comporterebbe un trauma per il minore.

autore: Zadnik Francesca