inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

Se la comparsa di costituzione è redatta con link ipertestuali, i compensi a seguito di soccombenza vengono aumentati. Corte d'Appello di Venezia, sent. n. 826 del 9 dicembre 2019.

Mercoledì, 8 Gennaio 2020
Giurisprudenza | Processo civile | Merito Sezione Ondif di Verona
Corte d'Appello di Venezia, sent. n. 826 del 9 dicembre 2019. per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La Corte d'appello di Venezia ha aumentato del 30% ex art. 4, co I bis D.M. 10 marzo 2014, n. 55, i compensi liquidati a seguito di soccombenza poiché la comparsa di costituzione è stata redatta con modalità tecniche che ne facilitano la consultazione (link ipertestuali). Inoltre, il Giudice di secondo grado ha ribadito che la natura temporanea e urgente dei provvedimenti adottati dal Presidente in funzione dell'interesse familiare impedisce la revisione dovendosi, per il resto, rimettere la definizione di ogni questione all'esito dell'istruttoria da espletare nel giudizio di merito, per evitare che il ricorso alla Corte d'Appello sostanzialmente anticipi, duplicandolo, l'iter istruttorio della causa, cui è deputato il Giudice di primo grado. Avanti alla Corte d'Appello non possono essere, inoltre, prodotti documenti diversi da quelli esaminati per la pronuncia dei provvedimenti presidenziali interinali. Non sussistono, inoltre, le condizioni per ridurre il contributo stabilito dall'ordinanza presidenziale  non ravvisandosi né abnormità né una manifesta non rispondenza del provvedimento reclamato alle prime emergenze della causa, così da poter danneggiare le parti anche nel breve lasso di tempo che di regola separa l'udienza presidenziale dalla fase di cognizione.

autore: Zadnik Francesca