Riconosciuto contributo al mantenimento di un coniuge in sede di separazione, nonostante non vi fosse evidente sperequazione. Tribunale di Verona, Sent. n. 2320 del 30 ottobre 2019. Dott.ssa Raffaella Marzocca.
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Si ringrazia la Collega Avv. Barbara Lanza per la cortese segnalazione dei provvedimento.
Il giudice di primo grado si è dedicato ad una puntuale analisi delle capacità reddituali delle parti evidenziando delle aporie tali da rendere inattendibile la documentazione fiscale del coniuge obbligato; ha riconosciuto che l'essersi da sempre dedicata ad un lavoro part-time non comportava alcun obbligo da parte della stessa a trasformare il contratto di lavoro in full-time, e, nel contempo il venir meno della assegnazione dell'abitazione familiare avrebbe consolidato la sperequazione economica tra i due soggetti.
Viene, altresì, respinta la domanda di revoca del contributo al mantenimento per i figli con data antecedente a quella indicata dal coniuge beneficiario che aveva spontaneamente rinunciato al contributo al mantenimento per il figlio. Il collegio ha, infatti, ritenuto che mancasse un interesse del resistente alla pronuncia su tale domanda alla luce di una granitica giurisprudenza che vede un carattere essenzialmente alimentare nel mantenimento versato in eccesso a favore dei figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti e pertanto irripetibili.
autore: Zadnik Francesca
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