Lo squilibrio economico tra i coniugi non è sufficiente a giustificare il riconoscimento di un contributo economico all'ex coniuge. Tribunale di Rovigo, 5 settembre 2019
La radicale mancanza di una funzione assistenziale dell'assegno divorzile richiesto, ma anche di una funzione compensativa, preclude il riconoscimento di un assegno con funzione esclusivamente perequativa: diversamente argomentando, l'attribuzione di un assegno con funzione esclusivamente correttiva e riequilibratrice della situazione economica degli ex coniugi condurrebbe verso l'attribuzione di un vantaggio "indebito" in favore del richiedente l'assegno, ovvero di un vantaggio superiore rispetto alle sue concrete esigenze e rispetto al ruolo assunto all'interno della famiglia. Il riconoscimento dell'assegno divorzile in siffatte ipotesi condurrebbe verso la creazione di vere e proprie "rendite di posizione" disancorate da una reale esigenza assistenziale ovvero dal riconoscimento del contributo fornito dall'ex coniuge nella formazione del patrimonio comune o personale dell'altro, così frustrando la ratio dell'istituto giuridico.
* si ringrazia l'avv. Micaela Sedea del Foro di Padova.
editor: Clarissa Fedrigoni
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