L'obbligo di contribuzione nei confronti dei figlio maggiorenne non rivive se lo stesso perde il lavoro. Corte d'App. Napoli, Sez. Fam., Sent. 26 luglio 2019 n. 4058 - Pres. Cocchiara, Cons. est. Sensale
Mercoledì, 25 Settembre 2019
Giurisprudenza
| Separazione e divorzio
| Merito
Sezione Ondif di Napoli
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Respinta la domanda di assegno divorzile, qualora nessuna delle parti abbia redditi sufficienti che consentano un esborso mensile in favore dell'altra e lo squilibrio reddituale e patrimoniale tra i coniugi sia adeguatamente perequato dal godimento esclusivo da parte della moglie, quale assegnataria, della ex casa coniugale di proprietà esclusiva del marito.
L'obbligo di mantenimento a carico del genitore, venuto meno per il raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio, non rivive per il sopravvenuto stato di disoccupazione, salvo gli obblighi alimentari, sussistendone i presupposti.
autore: Zadnik Francesca
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