Non sussiste il diritto all'autorefezione perfetto e incondizionato nella scuola pubblica. Cass. civ. Sez. Unite, Sent. 30 luglio 2019, n. 20504- Pres. Mammone; Rel. Lamorgese
Un diritto soggettivo perfetto e incondizionato all'autorefezione individuale, nell'orario della mensa e nei locali scolastici, non è configurabile e, quindi, non può costituire oggetto di accertamento da parte del giudice ordinario, in favore degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, i quali possono esercitare diritti procedimentali, al fine di influire sulle scelte riguardanti le modalità di gestione del servizio mensa, rimesse all'autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche, in attuazione dei principi di buon andamento dell'Amministrazione pubblica.
editor: Zadnik Francesca
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