La poligamia contemplata nell'atto di matrimonio fra stranieri non osta alla pronuncia di separazione. Tribunale di Ravenna, 9 ottobre 2018
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Domanda di separazione di coniugi stranieri, residenti in Italia, in assenza di trascrizione del matrimonio.Sussistenza della giurisdizione italiana stante la residenza comune dei coniugi.Non osta alla pronuncia sullo status l'impossibilità di annotazione
nei registri dello stato civile, nei quali il matrimonio non è mai stato trascritto (Cass. SS.UU. 5292/85).Richiesta di addebito per violazioni dell'obbligo di fedeltà a carico del marito, il quale controdeduceva che nell'atto di matrimonio contratto in Senegal, sottoscritto dalle parti, era
specificato che il resistente aveva optato per la poligamia,
limitatamente a quattro mogli.La pronuncia di separazione non è impedita dal fatto che i coniugi avessero optato, in sede di matrimonio, per la poligamia.L'atto
di matrimonio non perde validità se non sia stato impugnato per una
delle ragioni indicate dagli artt. 117 e seguenti cod.civ. e non sia
intervenuta una pronuncia di nullità o di annullamento.
* Si ringrazia l'avv. Cecilia Semprini della sezione di Ravenna.
Richiesta di addebito per violazioni dell'obbligo di fedeltà a carico del marito, il quale controdeduceva che nell'atto di matrimonio contratto in Senegal, sottoscritto dalle parti, era
specificato che il resistente aveva optato per la poligamia,
limitatamente a quattro mogli.
autore: Fossati Cesare
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