Eclatanti le differenze fra il vecchio ed il nuovo corso in tema di assegno di divorzio. Tribunale di Firenze, 26 aprile 2019
![]() |
Il Tribunale di Firenze nega l'assegno di divorzio all'ex coniuge - che in regime di separazione percepiva un mantenimento €.7.700,00 al mese, poi ridotto ad €. 5.000,00 in sede di udienza presidenziale nel giudizio di scioglimento di matrimonio - affermando che, da una parte la moglie non ha contribuito alla formazione del cospicuo patrimonio del marito, in larga parte di provenienza ereditaria e dall'altra che la medesima, con quanto ricevuto in sede di separazione, abbia avuto una disponibilità di beni e danaro tale, da non poter essere considerata priva di adeguati mezzi di sussistenza.Non sussistono quindi i presupposti di natura compensativa, né quelli di natura assistenziale.Singolare il richiamo ai più stringenti presupposti di Cass. 11504/17 (in luogo di SS.UU. 18287/18).
* si ringrazia l'avv. Pietro Zaccagnini, Presidente della sezione di Prato, per la segnalazione
autore: Fossati Cesare
Martedì, 28 Novembre 2023
Riconoscimento dell'assegno divorzile: serve una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti ... |
Venerdì, 17 Novembre 2023
Piena ripetibilità delle prestazioni economiche se insussistenti ab origine i presupposti per ... |
Mercoledì, 18 Ottobre 2023
Assegno di mantenimento per la moglie se vi è rilevante sperequazione dei ... |
Venerdì, 28 Luglio 2023
I diritti di abitazione e uso spettano anche al coniuge separato senza ... |