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L'adulterio da adito a risarcimento del danno non patrimoniale ove determini il danno biologico. Tribunale di Bari, 18 marzo 2019, seconda sezione civile,

Giovedì, 27 Giugno 2019
Giurisprudenza | Adulterio | Merito
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Il comportamento tenuto dalla convenuta, contrario ai doveri che discendono dal matrimonio, di adulterio dal quale sono nati due figli in costanza di matrimonio, è imputabile alla stessa e comporta l'obbligo della stessa di corrispondere somme a titolo di risarcimento del danno nei confronti del marito separato, a prescindere dalla assenza della domanda di addebito in corso di separazione da parte dello stesso. La verà paternità dei di lei figli era stata riconosciuta con autonomo giudizio, passato in giudicato, ed aveva pertanto avuto come conseguenza il tracollo del marito, fisico e morale, e la lesione obiettiva dei suoi diritti costituzionalmente protetti, all'onore ed alla salute. L'uomo infatti era  stato colpito da sindrome di "stress post traumatico" che gli aveva determinato una invalidità permanente pari al 35%.
Tenuto conto delle "Tabelle per il risarcimento del danno" cd di Milano, parametrando il danno con la giovane età dell'uomo tradito la donna è quindi tenuta a risarcire parte attrice della somma di € 8000,00 a titolo di danno non patrimoniale e la somma di € 208.566,00 a titolo di danno biologico.

autore: Zadnik Francesca