inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

Non riconosciuto alla moglie l'assegno divorzile non essendovi alcuno squilibrio fra le parti ed essendo la situazione economica fra i coniugi sostanzialmente equivalente.Tribunale di Bologna, 19 giugno 2019 – Pres. Migliori, Rel. Porreca.

Mercoledì, 19 Giugno 2019
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Merito Sezione Ondif di Bologna
Tribunale di Bologna, 19 giugno 2019 – Pres. Migliori, Rel. Porreca. per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Si ringrazia l'Avv. Francesca Palumbi del Foro di Bologna per la cortese segnalazione del provvedimento.

Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.

Alla luce delle considerazioni enunciate dalle Sezioni Unite nel 2018 e alle quali il tribunale felsineo aderisce, non è stato riconosciuto alla moglie l'assegno divorzile non essendovi alcuno squilibrio fra le parti ed essendo la situazione economica fra i coniugi sostanzialmente equivalente.
Divorzio - Assegno di divorzio – Rif. Leg. Legge 1.12.1970, n. 898, art. 5, comma 6


autore: Zadnik Francesca