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L'attività scarsamente produttiva della moglie risale a scelte effettuate in costanza di matrimonio: l'assegno spetta. Tribunale di Pordenone, 14 novembre 2018

Venerdì, 10 Maggio 2019
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Merito Sezione Ondif di Trieste
Tribunale di Pordenone, sentenza 14 novembre 2018 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Assegno di divorzio. Le verifiche da effettuare a seguito delle SSUU 18287/2018:
1) la sussistenza di un apprezzabile disequilibrio tra le condizioni economico-patrimoniali degli ex comugi;
2) la riconducibilità, in tutto od in parte, di tale disequilibrio alle scelte di vita effettuate dalla coppia nel corso ovvero in ragione del rapporto matrimoniale;
3) accertati i precedenti presupposti, circa la quantificazione e l'adeguatezza dell'assegno, dovranno considerarsi un plurimo ordine di elementi: la durata del matrimonio; le risorse, anche quelle concretamente potenziabili, del richiedente; l'effetto compensativo derivante dalla eventuale partecipazione del richiedente alla formazione del patrimonio familiare nonché di quello personale ed agli sviluppi dell'attività lavorativa dell'altro ex coniuge; l'effetto perequativo finalizzato a tutelare il richiedente dalla "perdita di chances" o comunque dalle conseguenze, di schietto carattere economico, delle scelte endo-matrimoniali.
Gli attuali redditi depressi della ex moglie, inadeguati al suo sostentamento, si riconducono a scelte adottate dalla coppia in costanza di vita matrimoniale.
Sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.

Ma in riforma della sentenza v. Corte d'Appello di Trieste, 24 aprile 2019, a questo link.

Si ringrazia per la pronuncia la presidente Ondif Trieste, avv. Roberta Rustia.

autore: Fossati Cesare