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L'art. 570 bis non esclude affatto la punibilità della condotta di chi non mantiene i figli nati fuori dal matrimonio. Cass. del 28 febbraio 2019 n. 5975

Mercoledì, 6 Marzo 2019
Giurisprudenza | Mantenimento dei figli | Legittimità
Cass. del 28 febbraio 2019 n. 5975 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La novella introdotta dalla l. 103 del 2017 non ha affatto escluso dalla punibilità la condotta del genitore che non provvede al mantenimento dei propri figli nati al di fuori del matrimonio.Tale delega, come precisa nuovamente la Cassazione, è stata di natura meramente compilativa, ed autorizza la traslazione delle figure criminose già esistenti nel corpus del codice, senza contemplare alcuna modifica sostanziale delle stesse. La Suprema Corte sostiene che " la esegesi letterale dell'art. 570 bis c.p., tra la posizione dei figli nati da genitori conviventi, rispetto alla prole nata in costanza di matrimonio, si pone in netta antitesi con la piena equiparazione realizzata nell'ambito del diritto civile (art. 337 bis c.c. e ss.). Sistema in cui gli obblighi dei genitori, nascendo dal rapporto di filiazione, non subiscono alcuna modifica a seconda che sia o meno intervenuto il matrimonio, in conformità, del resto, alla previsione dell'art. 30 Cost., comma 3.

autore: Zadnik Francesca