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Si possono trascrivere gli atti di nascita di due minori nati negli Stati Uniti con tecniche di procreazione medicalmente assistita da due genitori dello stesso sesso. Tribunale di Milano, sent. del 15 novembre 2018.

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Il concetto di ordine pubblico nell'ordinamento italiano ha subito apliamenti ed evoluzioni e lo stesso va considerato alla luce dell'ordne pubblico internazionale.  Il fatto di riconoscere a due minori due genitori dello stesso sesso, allo stesso modo, non viola alcun principio fondamentale, secondo il tribunale di Milano, non ravvisandosi nell'ordinamento alcun imprescindibile divieto al riconoscimento della genitorialità da parte di tali coppie.
La scelta del legislatore italiano nell'ambito della legge n. 76/2016 (c.d. Cirinnà) di non prevedere la c.d. stepchild adoption non può indurre a ritenere contraria all'ordine pubblico tale tipologia genitoriale dal momento che – come correttamente evidenziato nel ricorso – non solo all'estero la stessa è pacificamente prevista e tutelata, ma anche in Italia la genitorialità same sex ha ormai trovato riconoscimento in recenti pronunce giurisprudenziali che, sulla base dell'interesse del minore, hanno autorizzato l'adozione ex art. 44 comma 1 lett. d) della legge n. 184/1983 nell'ambito di coppie omosessuali: ciò a conferma dell'assenza di superiori, contrari e ineludibili principi di rango primario alla genitorialità da parte di coppie dello stesso sesso; non esistendo del resto dati scientifici che attestino la rilevanza dell'orientamento sessuale dei genitori sul benessere dei figli.

autore: Zadnik Francesca