Ai fini della determinazione della giurisdizione deve essere considerata la situazione di fatto al momento della proposizione della singola domanda. Trib. Milano 8 luglio 2019
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Questo serrato conflitto genitoriale per l'affidamento della figlia vede un susseguirsi di domande e pronunce fra l'Italia e gli Stati Uniti, tanto che in più di un momento vi sono diversi procedimenti pendenti e provvedimenti contrastanti. Il Tribunale di Milano, pronunciandosi su un ricorso ex art. 337 ter, tenta di fare chiarezza. La vicenda nasceva da una separazione personale fra coniugi consensuale omologata dal tribunale di Roma in cui una delle parti era cittadina statunitense. All'inasperirsi dei rapporti, la stessa, tornata nel paese di origine, adiva la Corte Statunitense e a fronte di un ricorso per modifica della condizioni di separazione proposta dal marito, proponeva regolamento di giurisdizione, in cui la suprema Corte dichiarava la carenza giurisdizione italiana considarato che la minore in allora era residente negli USA. Il Tribunale però si dichiara competente a decidere dei provvedimenti provvisori ed urgenti in attesa della pronuncia definitiva della Corte Statunitense. Al complicarsi ulteriormente della vicenda, che vede entrare anche in campo consulenti tecnici sulle capacità genitorialì, il padre, ormai residente a Milano, propone il ricorso di cui alla pronuncia. Il tribunale, prenenddo atto della litispendenza negli USA, sospende il procedimento ex art. 7 c.1 l. 218/95 sino alla decisione del Giudice Statunitense preventivamebnte adito per le domande di mantanimento e responsabilità genitoriale.
autore: Fossati Cesare
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