Dichiarazione dello stato di adottabilità: è competente il Tribunale del luogo in cui si trova il minore al momento della segnalazione. Cass. sez. I civ. sent. 27 aprile 2026, n. 11242

Cass. civ., Sez. I, Ord., 27/04/2026, n. 11242 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Al giudizio per la dichiarazione di adottabilità non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 473-bis  e ss. c.p.c. e, pertanto, l'accertamento dello stato di abbandono spetta alla competenza per territorio inderogabile del Tribunale per i minorenni del luogo in cui si trova il minore quando viene segnalato l'abbandono (o alla competenza del Tribunale per i minorenni che disponga d'ufficio i relativi accertamenti), secondo quanto stabilito dall'art. 8  L. n. 184 del 1983 , restando inoltre irrilevante, in applicazione dell'art. 5 c.p.c., ogni successivo trasferimento del minore.

Peraltro, il conflitto di competenza, sollevato de plano con decreto, all'esito dell'esame del ricorso ex art. 8  L. n. 184 del 1983, non comunicato alla madre dei minori è inammissibile per violazione delle disposizioni di cui all’art. 47  c.p.c., risolvendosi la mancata comunicazione in una violazione del principio del contraddittorio.

 

Rif. Leg. Art. 8 Legge 4 maggio 1983, n. 184 e ss.mm.ii.; Artt. 5, 47, 48 c.p.c. 

Dichiarazione di adottabilità – Regolamento di competenza – Accertamento dello stato di abbandono – Competenza per territorio – Trasferimento del minore – Regolamento per competenza d’ufficio – Ordinanza del giudice – Comunicazione alla parte                                                                                                            

editor: Fossati Cesare