In caso di trasferimento non autorizzato della residenza del minore, permane la competenza del Tribunale del precedente luogo di residenza, qualora il ricorso sia depositato entro l'anno. Cass. sez. I civ. ord. 31 gennaio 2026, n. 2083

Cass. civ., Sez. I, Ord., 31/01/2026, n. 2083 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Intendendosi il criterio della residenza abituale del minore come il luogo in cui si trova di fatto il centro della vita del minore al momento della proposizione della domanda, l'ufficio giudiziario territorialmente competente va valutato, anche in chiave prognostica, nella finalità di individuare il luogo che costituisce uno stabile centro di vita ed interessi del minore e, con esso, il giudice più vicino a tale luogo, in modo tale da semplificare l'accesso alla giustizia e favorire una tutela effettiva ed efficace a salvaguardia del primario interesse del bambino, ferme quelle di certezza e garanzia di effettività della tutela giurisdizionale che nella regola sulla competenza trovano espressione.

Con riferimento al caso in cui vi sia stato un recente trasferimento del minore prima della proposizione della domanda, nell'individuare il luogo di residenza del minore non assumono in sé rilievo la residenza anagrafica o eventuali trasferimenti contingenti o temporanei, atteso che nella individuazione in concreto del luogo di abituale dimora non può farsi riferimento ad un dato meramente quantitativo, rappresentato dalla prossimità temporale del trasferimento di residenza e dalla maggiore durata del soggiorno in altra città, essendo, invece, necessaria una prognosi sulla probabilità che la nuova dimora diventi l'effettivo e stabile centro d'interessi del minore, ovvero resti su un piano di verosimile precarietà o sia un mero espediente per sottrarlo alla vicinanza dell'altro genitore o alla disciplina della competenza territoriale.

Anche se si instaura un nuovo habitat che sia tale da avere tutte le caratteristiche di una residenza abituale, ove tale nuovo ambiente di vita derivi da un trasferimento illecito, e cioè da un trasferimento operato senza il consenso di uno dei genitori, se la domanda è formulata entro l'anno dal trasferimento, resta ferma la competenza per territorio del giudice del luogo della residenza abituale precedente al trasferimento.

Rif. Leg. Art. 473-bis.11 c.p.c.

Domanda di separazione – Competenza territoriale – Luogo di residenza abituale del minore – Trasferimento non autorizzato del genitore – Domanda formulata entro l’anno dal trasferimento

editor: Fossati Cesare