Il coniuge che tradiva la moglie deceduta per fatto illecito deve dimostrare il danno subito. Cass. 11 dicembre 2018 n° 31950
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Il marito fedifrago chiede il risarcimento del danno a seguito del decesso della moglie in un sinistro stradale. La Cassazione non ritiene irrilevante la circostanza che lo stesso tre mesi prima del decesso avesse avuto un figlio da altra donna: il fatto illecito costituito dalla uccisione di uno stretto congiunto appartenente al ristretto nucleo familiare (genitore, coniuge, fratello) dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, e nella normalità dei casi, il soggetto danneggiato non ha l'onere di provare di avere effettivamente subito il dedotto danno non patrimoniale.
Siffatta presunzione semplice può tuttavia, come tale, essere superata da elementi di segno contrario, quali la separazione legale o (come nel caso di specie) l'esistenza di una relazione extraconiugale con conseguente nascita di un figlio tre mesi prima della morte del coniuge (relazione extraconiugale che costituisce evidente inadempimento all'obbligo di fedeltà tra coniugi di cuiall'art. 143 c.c.).
Detti elementi non comportano, di per sé, l'insussistenza del danno non patrimoniale in capo al coniuge superstite, ma impongono a quest'ultimo, in base agli ordinari criteri di ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. (essendo stata, come detto, superata la presunzione), di provare di avere effettivamente subito, per la persistenza del vincolo affettivo, il domandato danno non patrimoniale.
autore: Fossati Cesare
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