Nella fase presidenziale non è ammesso effettuare dichiarazioni sui presupposti dell'assegno e sulle sue quantificazioni. Corte di Appello de L'Aquila del 4 ottobre 2018 n. 67
Nella fase di reclamo avverso le disposizioni del giudice nella fase presidenziale nell'ambito della pronuncia di divorzio, la Corte di appello competente ribadisce che il Giudice non è chiamato a formulare un'anticipazione del giudizio relativo alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio o della sua quantificazione, limitandosi a verificare i presupposti della domanda e a dichiararsi sullo status della coppia o a verificare se nelle more del giudizio fra separazione e divorzio si siano verificati fatti nuovi, che consiglino di modificare le previsioni che erano state assunte in sede di separazione dei coniugi. Non è ammessa alcuna disposizione sulla previsione dell'assegno divorzile in quanto è il giudice istruttore a verificarne i presupposti e a determinare l'applicabilità dei nuovi orientamenti giurisprudenziali in materia.
editor: Zadnik Francesca
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