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Ammessa la delibazione della sentenza del Tribunale ecclesiastico che abbia dichiarato la nullità del matrimonio concordatario. Cass. del 12 settembre 2018, n. 22218

Cass 12 settembre 2018, n. 22218 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Secondo la ricorrente, la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio in precedenza adottata, avendo acquisito autorità di cosa giudicata, impediva di rendere esecutiva la sentenza canonica di nullità del matrimonio tra le stesse parti; asseriva il ricorso infatti che la riconoscibilità della sentenza straniera è condizionata al mancato contrasto con un'altra sentenza pronunciata da un giudice italiano passata in giudicato. Detta contrarietà andava individuata rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio, la quale presupponeva l'esistenza e la persistenza di un valido vincolo matrimoniale. Ma il motivo è infondato poichè per consolidato orientamento, la sentenza di divorzio ha causa petendi e petitum diversi da quelli della domanda di nullità del matrimonio concordatario, investendo il matrimonio rapporto e non l'atto con il quale è stato costituito il vincolo tra i coniugi, per cui se, nel relativo giudizio, non sia espressamente statuito in ordine alla validità del matrimonio.


autore: Zadnik Francesca