Una stabile convivenza ultratriennale dei coniugi non preclude la delibazione della sentenza ecclesiastica di annullamento per vizi genetici del matrimonio-atto. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 28 gennaio 2025, n. 1999
Non è la convivenza ultratriennale in sé a costituire un limite di ordine pubblico alla delibazione in Italia di sentenze di annullamento per vizi di capacità, integrato dalla mera deficienza caratteriale o immaturità del coniuge, ma solo quei vizi che originino da un deficit psichico, ossia da uno stato patologico idoneo a incidere sulla capacità di intendere e volere del soggetto e sul corretto formarsi della sua volontà cosciente, la cui valutazione è rimessa al giudice del merito. È, pertanto, compito di quest’ultimo verificare se la causa di nullità del matrimonio ecclesiastico sia da qualificarsi come incapacità di valutare ex ante la rilevanza del vincolo matrimoniale, analogo a un deficit psichico, ovvero a uno stato patologico idoneo a incidere sulla capacità di intendere e volere del soggetto e sul corretto formarsi della sua volontà cosciente, oppure se costituisca una mera deficienza caratteriale o mera immaturità del coniuge, causa di nullità, quest'ultima, che incontra il limite dell'ordine pubblico in caso di convivenza ultratriennale
Conf. Cass., n. 28307/2023
Rif. Leg. Art. 119, 120, 122 c.c.
Annullamento matrimonio – Delibazione sentenza ecclesiastica – Deficit psichico - Ordine Pubblico
Nanti la Corte di Cassazione viene impugnata la sentenza della Corte d’Appello di Napoli che ha rigettato, per contrarietà all’ordine pubblico, il ricorso promosso per la delibazione della sentenza rotale, divenuta definitiva, con cui era stata dichiarata la nullità del matrimonio per difetto di discrezione di giudizio di entrambi i coniugi e per incapacità del ricorrente ad assumere gli obblighi coniugali.
La Corte di Cassazione, riportandosi ai propri precedenti sul tema, osserva che
al riconoscimento in Italia della sentenza dichiarativa di nullità del matrimonio per difetto di discrezione di giudizio non è ostativo l'ordine pubblico.
La sentenza di appello si è limitata a statuire l'incompatibilità con l'ordine pubblico della sentenza ecclesiastica per la mera protrazione della convivenza ultratriennale, senza verificare se la causa di nullità del matrimonio-atto trovi riscontro in analoghe cause di nullità dell'ordinamento interno, come nel caso di un deficit psichico idoneo a comportare una incapacità di intendere e di volere.
Il ricorso viene, pertanto, accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
editor: Fossati Cesare
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