Delibazione della sentenza ecclesiastica e nullità per mancata notifica della citazione - Cass. Civ., Sez. I, ord. 23 aprile 2026 n. 10847

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 23 aprile 2026 n. 10847– Pres. Acierno, Cons. Rel. Caiazzo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel giudizio volto a dichiarare l’efficacia nell’ordinamento italiano della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, la mancata o invalida notificazione dell’atto di citazione al convenuto, quando risulti che questi aveva diversa residenza al momento del perfezionamento della notifica, comporta la nullità del procedimento per lesione del contraddittorio e del diritto di difesa, con conseguente cassazione della decisione e rinvio, a prescindere dalle valutazioni della corte territoriale circa il rispetto del contraddittorio nel processo canonico e circa l’assenza di contrarietà all’ordine pubblico.

B.B. chiedeva alla Corte d’Appello di Bari la delibazione della sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese, confermata in appello canonico che aveva dichiarato la nullità del matrimonio con A.A. per grave difetto di discrezione di giudizio e incapacità psichica (can. 1095 nn. 2 e 3). La Corte d’Appello accoglieva la domanda; A.A. ricorreva per cassazione deducendo di non aver ricevuto la citazione e quindi di essere rimasta assente dal giudizio. La Cassazione rilevava dall’avviso di ricevimento l’irreperibilità a Trani e, dal certificato di residenza, la residenza della convenuta in Corato al momento della notifica, dichiarando invalida la notificazione e cassando con rinvio.

Matrimonio - Processo civile - Delibazione della sentenza ecclesiastica - Giusto processo e diritto di difesa - Difetto di discrezione di giudizio e incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio – Rif. Leg.  artt. 101, 127-ter e 161 c.p.c.; art. 111, comma 2, Cost.; can. 1095 nn. 2 e 3 C.I.C..

editor: Cianciolo Valeria