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Vi è giurisdizione italiana in materia di matrimonio con cittadino extracomunitario qualora il matrimonio sia stato celebrato in Italia. Tribunale di Roma 2 febbraio 2018

Sabato, 15 Settembre 2018
Giurisprudenza | Competenza | Merito
Tribunale di Roma 2 febbraio 2018 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Una cittadina italiana aveva contratto matrimonio con un egiziano al solo scopo di fare ottenere a quest'ultimo il permesso di soggiorno, ma poi il marito faceva perdere le sue tracce e diveniva irreperibile in Italia. Veniva quindi proposta nei termini di legge domanda di annullamento di matrimonio per simulazione, Il Tribunale di Roma accoglie nel merito la domanda ma in via preliminare esamina i numerosi elementi di estraneità della fattispecie per verificare se sussista la giurisdizione italiana, dato che il convenuto era egiziano e ivi residente e dimorante, mentre parte attrice pur avendo formale residenza italiana risultava avere residenza abituale in Egitto. Ai sensi dell'art. 3 del reg. 2210/2003 applicabile nei procedimenti di separazione, divorzio, annullamento del matrimonio, la giurisdizione sussiste quando una dalle parti abbia la residenza abituale nello Stato Membro adito, ovvero quando entrambe le parti siano cittadine dello Stato membro. In difetto, si applica l'art. 7 del richiamato reg. 2201/2003 nel quale è previsto che nel caso in cui alcuno dei giudici di uno Stato membro sia competente in forza dei criteri dettati dal regolamento, la competenza giurisdizionale in ciascuno Stato Membro è determinata dalla legge di tale Stato. Devono quindi applicarsi le disposizioni interne in materia di individuazione della giurisdizione e poichè l'art. 32 della l.n. 218/95 stabilisce che in materia di nullità e annullabilità del matrimonio la giurisdizione sussiste quando uno dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia, la giurisdizione viene confermata.

autore: Fossati Cesare