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Gli eredi subentrano nelle posizioni attive e passive del de cuius a far data dall'apertura della successione, e sono responsabili del rispetto degli accordi. Trib. di Milano - Sezione IV civile – Sentenza 7 marzo 2018 n. 2635

Venerdì, 24 August 2018
Giurisprudenza | Successioni | Merito
Trib. di Milano - Sezione IV civile  – Sentenza  7 marzo 2018 n. 2635 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

I figli del promissario alienante, sottoscrittore di preliminare di vendita a determinate condizioni, non possono rifiutarsi di adempiere le condizioni del ridetto contratto con motivazioni improbabili e superficiali al decesso dello stesso, ma hanno l'obbligo di adempiere alle condizioni sottoscritte dal genitore in quanto eredi e tenuti a subentrare nei rapporti contrattuali di quest'ultimo. Nel caso di specie viene accertata e dichiarata la risoluzione di un contratto preliminare di compraventida con condanna al risarcimento del danno degli eredi nei confronti di parte attrice, per avere leso il  legittimo affidamento dei promissari acquirenti.

autore: Zadnik Francesca