Gli eredi subentrano nelle posizioni attive e passive del de cuius a far data dall'apertura della successione, e sono responsabili del rispetto degli accordi. Trib. di Milano - Sezione IV civile – Sentenza 7 marzo 2018 n. 2635
I figli del promissario alienante, sottoscrittore di preliminare di vendita a determinate condizioni, non possono rifiutarsi di adempiere le condizioni del ridetto contratto con motivazioni improbabili e superficiali al decesso dello stesso, ma hanno l'obbligo di adempiere alle condizioni sottoscritte dal genitore in quanto eredi e tenuti a subentrare nei rapporti contrattuali di quest'ultimo. Nel caso di specie viene accertata e dichiarata la risoluzione di un contratto preliminare di compraventida con condanna al risarcimento del danno degli eredi nei confronti di parte attrice, per avere leso il legittimo affidamento dei promissari acquirenti.
editor: Zadnik Francesca
|
Mercoledì, 9 Settembre 2026
Successione di cittadino statunitense e rinvio alla legge italiana per gli immobili ... |
|
Martedì, 18 Agosto 2026
Accettazione tacita dell’eredità |
|
Mercoledì, 5 Agosto 2026
Successioni distinte, azione di riduzione e separazione delle masse |
|
Mercoledì, 5 Agosto 2026
Nullità della clausola testamentaria e nomina del figlio minore unico erede |



