Il bonum prolis non è elemento ostativo alla delibabilità della sentenza ecclesiastica di nullità delle nozze nello stato italiano. Corte d'Appello di Cagliari Sentenza 21 marzo 2018 n. 12
La Corte territoriale ha chiarito, sulla base di solido orientamento, che la non menzione della procreazione tra i doveri nascenti dal matrimonio (art. 143 c.c.) non significa che, se un diverso ordinamento valorizzi tale circostanza, si verifichi un radicale contrasto con qualche principio fondamentale dell'ordinamento statuale, che non solo non prevede alcun principio essenziale di "non procreazione", ma configura il matrimonio come fondamento della famiglia, finalizzato, cioè, alla formazione di quella società naturale comprendente anche i figli, quale normale, anche se non essenziale sviluppo della unione coniugale. Pertanto nel caso scrutinato, in cui i coniugi avevano chiarito che non avrebbero voluto figli poichè entrambi portatori di malattia geneticamente trasmissibile ai nascituri, non vi è motivo di escludere l'accoglimento della richiesta di riconoscimento della sentenza di nullità ecclesiastica delle nozze.
editor: Zadnik Francesca
|
Giovedì, 30 Aprile 2026
La mera immaturità psichica e affettiva non è causa di nullità del ... |
|
Domenica, 26 Aprile 2026
La convivenza ultratriennale non costituisce un limite di ordine pubblico alla delibazione ... |
|
Domenica, 14 Dicembre 2025
La convivenza come coniugi, quale situazione giuridica d'ordine pubblico ostativa alla dichiarazione ... |
|
Domenica, 16 Novembre 2025
Non sussiste falso ideologico se l’atto di matrimonio con scelta del regime ... |



