In materia di consenso informato l'ADS può avere solo poteri di nuncius del volere del beneficiario – Tribunale di Vercelli 31 maggio 2018
La questione prende avvio dal caso di una paziente psichiatrica affetta da patologia renale che la obbliga a fare emodialisi tre volte la settimana. Proprio il rifiuto della beneficiaria a tale trattamento aveva dato l'avvio alla procedura. Il Giudice Tutelare, sentito il ricorrente (ossia il coniuge) e la beneficiaria stabilisce la possibilità che all'ADS, avuto riguardo al disposto dell'art. 3, comma 4, seconda parte L. 219/2017) possa e debba essere deferito il potere di rappresentanza esclusiva nel prestare il consenso e/o il dissenso ad intraprendere gli accertamenti e trattamenti sanitari, in considerazione dell'impossibilità, anche parziale, della beneficiaria a prestare tale consenso. Precisa però che ogni manifestazione di consenso e/o di dissenso agli accertamenti ed ai trattamenti terapeutici dovrà comunque essere prestata con il beneficiario, e non al posto dello stesso, nel senso che l'amministratore nominato dovrà esprimere quello che risulterà essere il reale intendimento del soggetto beneficiario, parlando con lui, cogliendone per quanto più possibile i desideri e le aspirazioni (anche implicite e/o presunte), e non il proprio intendimento. Conclude che sarà cura dell'amministratore di sostegno investire di eventuali questioni relative al consenso e/o al dissenso informato questo Giudice Tutelare, soltanto in caso di grave contrasto tra ADS e beneficiario e/o parenti prossimi di questi ove esistenti.
editor: Fossati Cesare
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