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Non si può scegliere di dare ai figli il contributo di mantenimento che andrebbe versato al genitore con cui convivono. Cassazione del 9 luglio 2018 n° 18008.

Giovedì, 12 Luglio 2018
Giurisprudenza | Mantenimento dei figli | Legittimità | Merito
Cassazione del 9 luglio 2018 n° 18008. per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
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L'uomo onerato dell'assegno di contributo al mantenimento dei figli, che convivono con la madre, anche se maggiorenni,  non può scegliere di consegnare direttamente a loro le somme. L'art 337 septies che conferisce al genitore obbligato questa possibilità, subisce infatti una deroga qualora i figli convivano comunque con la madre. Se non c'è specifica azione nei confronti del padre da parte dei figli, l'obbligato deve continuare a versare le somme alla madre. Altrimenti può esserci azione da eseguire autonomamente da parte sia del genitore affidatario sia del figlio.

autore: Zadnik Francesca