L'amministratore di sostegno è legittimato ad impugnare il matrimonio contratto dal beneficiario in condizioni di incapacità. Tribunale di Genova, 18 maggio 2018
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All'amministratore di sostegno è data facoltà di agire in giudizio, previa autorizzazione del giudice tutelare, per l'annullamento del matrimonio contratto dal beneficiario, allorché il suo consenso è viziato da incapacità di autodeterminarsi.La moglie, di molti anni più giovane, aveva contratto il matrimonio quando il marito aveva già manifestato disturbi cognitivi a causa di una grave forma di demenza degenerativa; al matrimonio erano intervenuti solo i parenti della sposa e quest'ultima non aveva mai risieduto col marito neppure dopo il matrimonio.La Ctu disposta in corso di causa confermava che la patologia neurodegenerativa della quale era affetto il beneficiario sin da epoca anteriore alla celebrazione del matrimonio, escludeva ch'egli fosse capace di esprimere un valido consenso alla data del matrimonio.Il Tribunale annullava pertanto il matrimonio.
editor: Fossati Cesare
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